Bonus caldaia 2020: spese detraibili del 50% e 65%
Le misure del cosiddetto “bonus caldaia” vengono prorogate anche per il 2020. Il bonus, sostanzialmente — riporta il sito Investireoggi.it — prevede una detrazione Irpef del 65% per i modelli di caldaie a condensazione tecnologicamente più avanzati (classe A con sistemi di termoregolazione evoluti oppure o con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed esplicitamente pensati dal produttore per funzionare in combinazione tra di loro o ancora per le spese sostenute all’acquisto e posa in opera di generatori d’aria calda a condensazione); del 50% tutti gli altri modelli di caldaie classe A; azzerato, invece, per le caldaie meno ecologiche e performanti di classe B. È consentito applicare lo sconto direttamente sul prezzo al posto della detrazione. Nessuna sostanziale differenza circa il nuovo Bonus Caldaie 2020. Ma vediamo chi può usufruirne e in che modo. Le spese caldaia sono detraibili dalla dichiarazione dei redditi tramite mod. 730 e mod Unico. Per poter fruire di questa detrazione il contribuente deve pagare esclusivamente con mezzi trattabili, ossia bonifico parlante e carta di credito o di debito. Non sono ammessi pagamenti in contanti o per mezzo assegni. Nei bonifici bancari o postali devono essere necessariamente indicati nella causale i seguenti dati: Motivo del bonifico: “Sostituzione della caldaia con caldaia a condensazione. Intervento previsto dall’art.1 comma 347 Legge n° 296/06, Legge Finanziaria 2007 e 2008. Fattura n° XXXX del giorno-mese-anno”; Codice fiscale del beneficiario della detrazione; Partita Iva e Codice fiscale del negozio/rivenditore a cui si sta facendo il bonifico. Infine documenti quali: ricevuta di pagamento (ricevuta bonifici, transazione o di addebito sul conto) o fatture di acquisto della caldaia, riportanti la natura, la qualità e la quantità dei beni e dei servizi acquisiti devono essere tenuti conservati.
DUBBI SULLE NUOVE RENDITE CATASTALI? RIVOLGITI ALL’ARPE: UN COMMERCIALISTA A TUA DISPOSIZIONE. E’ SUFFICIENTE ESSERE ISCRITTI